Formazione antincendio: cosa cambia?
Lo scorso 29 ottobre è entrato in vigore il DM 03 settembre 2021 il quale, insieme al DM 01 settembre 2021 e al DM 02 settembre 2021, abroga e sostituisce completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998. è cambiata completamente la denominazione dei livelli di rischio:
- livello 1 (in sostituzione del vecchio “corso A”);
- livello 2 (in sostituzione del vecchio “corso B”);
- livello 3 (in sostituzione del vecchio “corso C”).
A differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, con il nuovo DM 02 settembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di prova pratica di spegnimento anche per i discenti del “livello 1”.
L’aggiornamento della formazione si rende obbligatorio:
Un’importante ulteriore novità introdotta dal nuovo decreto antincendio è dovuta all’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per gli addetti alla squadra di prevenzione incendio e lotta antincendio, non previsto dal previgente decreto ministeriale.