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Formazione antincendio: cosa cambia?

Lo scorso 29 ottobre è entrato in vigore il DM 03 settembre 2021 il quale, insieme al DM 01 settembre 2021 e al DM 02 settembre 2021, abroga e sostituisce completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998. è cambiata completamente la denominazione dei livelli di rischio:

  • livello 1 (in sostituzione del vecchio “corso A”);
  • livello 2 (in sostituzione del vecchio “corso B”);
  • livello 3 (in sostituzione del vecchio “corso C”).

A differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, con il nuovo DM 02 settembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di prova pratica di spegnimento anche per i discenti del “livello 1”.

L’aggiornamento della formazione si rende obbligatorio:

Un’importante ulteriore novità introdotta dal nuovo decreto antincendio è dovuta all’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per gli addetti alla squadra di prevenzione incendio e lotta antincendio, non previsto dal previgente decreto ministeriale.