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Addetto antincendio
Il 4 Ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. L’allegato III del DM 02/09/2021 definisce la classificazione dei livelli delle attività e la formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio.
Le attività si classificano come segue.
Attività di livello 3
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Attività di livello 2
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività di livello 1
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Gli addetti antincendio in attività di livello 1 devono effettuare un corso di Tipo 1 – Formazione della durata di 4 ore, compresa verifica di apprendimento, composto da 2 ore teoriche e 2 ore di esercitazioni pratiche. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni ed è composto da 2 ore di sole esercitazioni pratiche.
Gli addetti antincendio in attività di livello 2 devono effettuare un corso di Tipo 2 – Formazione della durata di 8 ore, compresa verifica di apprendimento, composto da 5 ore teoriche e 3 ore di esercitazioni pratiche. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni ed è composto da 2 ore di teoria e 3 ore di esercitazioni pratiche.
Gli addetti antincendio in attività di livello 3 devono effettuare un corso di Tipo 3 – Formazione della durata di 16 ore, compresa verifica di apprendimento, composto da 12 ore teoriche e 4 ore di esercitazioni pratiche. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni ed è composto da 5 ore di teoria e 3 ore di esercitazioni pratiche.
Data | Orario |
inizio-fine corso 18/12/2024 | 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 (8 ore) |