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RENTRI – il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti che prevede la digitalizzazione al 100% dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, secondo quanto disposto dall’ art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 e della strategia nazionale per l’economia circolare. https://www.rentri.gov.it/scopri-di-piu-su-rentri

Il RENTRI è articolato in due sezioni:

  1. Sezione Anagrafica: comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
  2. Sezione Tracciabilità: comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

CHI DEVE ISCRIVERSI? (DM 59/2023)

  • Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

Sono esonerati dall’ iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.

È comunque prevista la possibilità di iscriversi volontariamente a tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicate.

TEMPISTICHE DI ENTRATA IN VIGORE ( decreto territoriale n. 97 del 22 settembre 2023)

E’ prevista una fase transitoria che si concluderà a febbraio 2026. Le imprese tenute ad iscriversi procederanno a scaglioni:

  • dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli atri soggetti diversi dai produttori iniziali;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto 59/2023.

I nuovi modelli di registro carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale sono invece applicabili (a prescindere dall’obbligo di iscrizione RENTRI) dal 13 febbraio 2025, o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza.

COSTI D’ISCRIZIONE

L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo di segreteria paria a 10 € da versare al momento dell’iscrizione per ogni unità locale. A tale costo bisogna aggiungere un contributo annuale che varia da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di imprese o Enti) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità. I costi annuali sono da corrispondere entro il 30 aprile di ciascun anno.

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